GIUSTIZIA - TRIBUNALI
con testimonianze
resa da Paola Di Meglio e
dal sottoscritto
(I *** stanno per nomi concreti)
Annotazione
:
1. Il termine "PAHLAVI" rappresenta il nome della Dinastia
del padre Reza e viene usato unito al suo nome;
2. Il termine "PALHEVI" indica il nome del figlio Ivano
e segue altresì l'intestazione dei suoi ingenti capitali.
_______________________________________
Febbraio 1995
Avevo telefonato all’avvocato
*** per chiedergli di assistere Ivano per una ingiustificata nonché
ignominiosa querela messa su contro di lui da una ex collega***
e un altro strano personaggio .
L’avvocato va letteralmente fuori di testa non appena lo vede
nel suo studio, o meglio, lo “riconosce”. Mi dice, irritatissimo
ed impaurito, che avrei dovuto avvisarlo
prima per dire che era “quel “ mio amico e che non avrei
mai dovuto portargli “LUI” .
Non dà spiegazioni del suo comportamento né vuole
difenderlo.
26 Marzo 1996
Sono convocata come testimone
all’udienza del procedimento per omissione di soccorso nei
confronti di***, in occasione dell’incidente che aveva causato
a febbraio 1994.
La sentenza di assoluzione per l’investitore viene emessa
( guardate le combinazioni!) dal giudice onorario avvocato *** (
tutto preannunciato - SIC!- dallo stesso*** telefonicamente ad Ivano)
:
Il fatto non sussiste – quindi non c’è stata
omissione di soccorso - perché non v’era “sanguinamento”
al volto!
Fiduciosa nella Giustizia
dopo alcune settimane , accompagno Ivano in Tribunale
per chiedere la motivazione della sentenza : c’è tra
gli impiegati un po’ di panico, accompagnato da qualche titubanza.
Poi un cancelliere in carriera mette fine alla questione, strappando
il fascicolo di mano all’impiegata rimasta immobile dietro
la porta .
Nega qualsiasi diritto a conoscere la motivazione, perché
“ la questione non lo riguarda” .
Ho riconosciuto in lui il fidanzato (ora marito) dell’avvocato
*** dello studio legale *** che seguiva la querela.
22 aprile 1997
Accompagno Ivano alla Questura
di Cuneo, per sporgere denuncia in seguito a uno strano ennesimo
incidente.
Qualcuno ha cercato di colpirlo con una grossa pietra, mentre percorreva
la strada per andare in Chiesa, a Madonna della Riva, in Cuneo.
Troviamo in servizio l’Ispettore ***che ascolta con attenzione,
mostrando stranamente di avere inquadrato bene la situazione, come
se in realtà la conoscesse e dice: “Probabilmente a
monte c’è una famiglia molto ricca e grossi interessi.
Ci sono gli estremi per iniziare le indagini, ma devo riferire al
mio superiore”. Si impegna a telefonarmi l’indomani
mattina, per confermare l’appuntamento .
Ovviamente non telefona nessuno per confermare l’appuntamento.
Richiamo io e mi dicono che l’ispettore è lontano …
Quando il sabato successivo Ivano, da casa mia, cerca del suo superiore,
quest’ultimo gli si rivolge malamente, intimandogli di non
disturbare mai più la polizia per certe sciocchezze.
(Pare che l’incauto ispettore *** sia stato trasferito per
sempre.)
Ott/nov 1997
Accompagno di nuovo Ivano
dall’avvocato ***. Questi gli consegna una lettera per uno
studio medico che avrebbe dovuto eseguire delle analisi. Trovo strano
che abbia sottolineato il nome e cognome nel corpo della stessa.
Qualche settimana dopo l’avvocato si ritira, per “pressioni
dall’alto”.
1
- INCHIESTA PROCURA DI MONDOVI’
Febbraio 2000
Entra in scena il maresciallo B. dei carabinieri di Mondovì,
che inizia un’inchiesta sul mio caso.
Marzo 2000
Ivano viene chiamato dal procuratore della Procura della Repubblica
di Mondovì (CN) Sono chiamata anch’io, informalmente,
come testimone. Le domande si riducono a un “Conferma?”
Estate 2000
Le indagini proseguono . So da Ivano che il maresciallo B. ha dichiarato
che sarebbero state positivamente concluse entro l’anno.
Novembre 2000
Sull’Anagrafe Tributaria trovo la corrispondenza tra
"Ivano Tassone" con "Palhevi Savoia Garro",
nato il 12 novembre 1957 in Iran.
Informo subito Ivano che a sua volta lo comunica al maresciallo.
Saprò che lo stesso farà poi delle ricerche dall’ufficio
di Mondovì, acquisendo ulteriori dati utili.
6 Febbraio 2001
Era un martedì. In Ufficio arrivò il maresciallo B.
Consegnò, in mia presenza, un ordine del Procuratore*** per
indagini sull’ Anagrafe Tributaria per quanto attinente al
soggetto: Tassone Ivano Pahlevi Savoia Garro .
Chiese che io assistessi alle
indagini. Il direttore dovette accettare e a sua volta volle che
fosse coadiuvato dal responsabile dei codici di accesso dell’Ufficio,
sig.***.
In realtà non mi fu permesso di accedere ai dati e lo stesso
personaggio intervenne più volte per frenare la mia impazienza.
Alla fine però, lui stesso era molto più soddisfatto
di me. A suo dire non c’era niente da vedere. Né lo
contraddisse il maresciallo che, uscendo, mi rassicurò sul
fatto che sarebbe tornato presto e li avrebbe costretti, considerata
l’evidenza dei dati a sua disposizione, a dire la verità.
Mi chiese anche di andare una sera da lui con Ivano.
Qualche giorno dopo, irritata dal comportamento del collega e delusa
dal maresciallo, ho chiesto un appuntamento con il Direttore del
mio Ufficio, gli chiesi esplicitamente di tirar fuori i documenti
di Ivano che sapevo esistere in Ufficio. Lui si nascose dietro un
“sono l’ultimo arrivato , non sono responsabile , non
so ”. Finse poi che non ci fossero livelli superiori riservati
quando, in seguito al suo atteggiamento, gli chiesi di avere l’accesso
a tutti i dati .
9 febbraio 2001
Lo ricordo bene perché era il mio compleanno.
A casa sua il maresciallo B. riconfermò lo stato delle indagini
molto positivo ed il fatto che la questione si sarebbe ben presto
chiusa con la dichiarazione di identità di Ivano, in realtà
primogenito maschio dell’ultimo Scià Reza Pahlevi
e Maria Gabriella di Savoia .
Confermò anche che i suoi veri genitori si erano anche sposati
e che lui era figlio legittimo, unico erede del titolo e
del patrimonio, secondo la legge islamica .
Alla fine la Procura
di Mondovì ha archiviato il caso, non rilevando
alcuna anomalia negli atti, pur avendo riscontrato la veridicità
delle affermazioni del ricorrente e la corrispondenza dei dati anagrafici,
ovvero essere la stessa persona Tassone Ivano e Pahlevi
Savoia Garro.
2 - CORTE SUPREMA DIRITTI
UMANI DI STRASBURGO
8 dicembre 2002
Tentammo la strada del Ricorso alla Corte dei Diritti Umani per
l’Europa di Strasburgo.
8 gennaio 2003
La corte ci rispose e protocollò il ricorso stesso.
Ogni invio di posta a Strasburgo conteneva documenti, accompagnati
da una lettera mia e una di Ivano. Copia autentica delle lettere
inviate è in nostro possesso.
14 gennaio 2003
Formalizzammo il ricorso trasmettendo i primi elementi.
Maggio /Agosto 2003
Trasmissione di documenti e risposte di acquisizione.
Inoltre il tribunale di Strasburgo richiese a Torino i documenti
riguardanti Ivano.
Un giudice preparò una cartella da inviare, ma fu impedito
di spedirla da altissime autorità italiane. Alla sua protesta
fu relegato in un ufficio dove era inavvicinabile, come attestato
dal giudice di Cassazione da me contattato. (vedi più avanti
fine Agosto 2003).
Agosto 2003
Successivamente venni in contatto con un consigliere di Cassazione
*** giurista conosciuto oltre che per la sua carica, anche per diversi
testi e pubblicazioni, esperto di Diritto Internazionale Familiare.
Già al primo dialogo era emerso chiaramente che conosceva
bene la questione di Ivano. Pertanto, dopo alcuni giorni, lo avevo
richiamato e chiaramente e direttamente parlato del caso, informandolo
che rappresentavo legalmente a Strasburgo un mio amico che vive
in Italia sotto altra identità, ma che è in realtà
il figlio di Reza Pahlavi,ultimo Scià di Persia e di Maria
Gabriella di Savoia.
Sì, il “primo” figlio dello Scià”,
aveva lui stesso sottolineato , senza mostrare la minima sorpresa,
non solo, ma con espressione di chi afferma con convinzione.
In questa sede aveva anche mostrato di conoscere il ricorso presentato
e le sue motivazioni, invitandomi in modo nemmeno troppo implicito,
ad accettare, nello stesso interesse del mio “assistito”,
un risarcimento di 50.000 euro.
Successivamente alla decisione di Strasburgo mandai al giudice uno
stralcio dei documenti della prova della vera identità di
Ivano.
Quando, dopo circa una settimana, mi ha telefonato (gli avevo lasciato
un messaggio in segreteria in cui gli dicevo di volergli comunicare
ulteriori sviluppi), mi diede della “pazza incosciente”
più volte, rimproverandomi –senza alcuna convinzione
–degli errori da me commessi nell’iter procedurale.
Mi suggeriva di procedere ad una azione civile di riconoscimento,
o meglio, di “disconoscimento” della paternità.
Non metteva, comunque, in dubbio che quanto sostenevo fosse vero:
lui era sicuramente il figlio dello Scià,
ma poverino, la mia incapacità gli aveva impedito di veder
riconosciuti i suoi diritti.
(Iter corretto: causa civile) . Gli inviai una copia della lettera
trasmessa a Strasburgo .
Mi ribadì telefonicamente (non mi ha mai scritto probabilmente
perché “verba volant…..”) quanto già
affermato, che cioè ero nel giusto, ma che la “veritàsostanziale”
dei fatti non mi serviva, perché la verità “giuridica”
era diversa.
Riguardo poi al giudice che è stato relegato a Roma perché
non seguisse più ilcaso di Ivano a Strasburgo, dice che è
“inavvicinabile”.
Gli inviai allora le foto di Ivano, dei suoi falsi genitori, dello
Scià, dello Scià conlui bambino a Corte .
“E’ lampante che quei due non sono i
suoi genitori” mi disse senza esitazione
.
Anche stavolta ribadì la verità dei fatti, suggerendo
ancora un iter civilistico, stavolta nei confronti degli eredi dello
Scià .
Non mi diede più dell’”incosciente” , ma
riconobbe che ero legittimata a classificare come “ignobile”
il comportamento di chi nelle Istituzioni, giudici ompresi, aveva
tanto danneggiato Ivano.
Lui non l’avrebbe fatto, ci avrebbe pensato 50.000 volte,
prima di negargli i suoi diritti !
Alla mia sollecitazione sul parere dell’uomo e del magistrato,
mi chiese di dargli atto che non mi aveva mai contestato la sostanza,
la verità dei fatti di cui si parlava . Lui sapeva
che Ivano è il figlio dello Scià Reza Pahlavi
e di Maria Gabrella di Savoia.
- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
AL RICORSO -
1) - Contenuto del
Ricorso alla Corte di Strasburgo
Esistono prove documentali certe della
vera identità di Pahlevi Savoia Garro, nato a Teheran (Persia)
il novembre 1957, figlio dello Scià Reza Pahlevi e Maria
Gabriella di Savoia.
Dopo la sua nascita fu costruita una falsa identità, quella
di Tassone Ivano, e fu privato di tutti i suoi diritti, quelli dinastici,
patrimoniali e perfino tutti i fondamentali diritti umani.
E' tuttora vessato con ogni sorta di razzismo, pressioni psicologiche
e imposizioni ingiuste ed illegittime , anche sul luogo di lavoro.
I suoi veri natali sono di pubblico dominio e gli uffici dell'Anagrafe
comunale hanno continuato a certificare il falso.
Gli Uffici finanziari sono stati strumento importante per il "dirottamento"
dei suoi capitali su capitoli di comodo ove ancora adesso attingono
gli stessi che lo hanno privato dei suoi diritti più elementari.
Gli Uffici dell'Anagrafe e quelli Finanziari gli hanno sempre negato
ogni accesso ai suoi dati, rifiutandogli anche i certificati.
Addirittura, l'Anagrafe di Cuneo in presenza di testimoni ha sostenuto
Tassone Ivano essere "soggetto inesistente”.
Si era rivolto alla Procura di Mondovì che ha archiviato
il caso, non rilevando alcuna anomalia negli atti, pur avendo riscontrato
la veridicità delle affermazioni del ricorrente e la corrispondenza
dei dati anagrafici, ovvero essere la stessa persona Tassone Ivano
e Pahlevi Savoia Garro.
2) - Lettere da me scritte alla
Corte in tempi successivi.
a) In questi primi giorni
di Gennaio 2003, si sono intensificati nei miei riguardi, soprattutto
sul posto di lavoro, atti di sopruso, di vessazione e ricatto, in
maniera più accentuata che nel passato, tanto che mi sembra
insopportabile continuare in questo modo.
Purtroppo, non posso fare riferimento a nessuna Autorità
scolastica, sindacale, civile, politica, giudiziaria o di polizia,
perché, come confermato dall'esperienza del passato, nessuno
sembra potere o volere interessarsi al mio caso.
Mi sono chiesto varie volte, qualora qualcuno ritenesse che la mia
pretesa di essere un Phalevi Savoia fosse frutto della mente malata
di un mitomane, come mai mi si ritiene idoneo al compito educativo
che svolgo e non si fa di tutto per mandarmi in pensione o per mettermi
da parte. Secondo il buon senso, poi, sarebbe naturale che verso
una persona esaurita e malata di mente (se questo fosse il caso)
si abbia compassione e comprensione della sua situazione di debolezza
e di salute malferma, per non sovraccaricare ulteriormente il suo
fisico e psichico già provati. Per quanto riguarda la mia
persona, contro ogni logica, non avviene questo.
b) Appurato ormai che
si è arrivati addirittura a rifare e riscrivere i libri dei
certificati anagrafici; ad occultare documenti legali; a far sparire
articoli e notizie riguardanti il mio caso, così ora ho fondati
motivi di ritenere che, organismi e persone di primaria importanza
nello Stato italiano, stiano ostacolando chi intende raccogliere
documenti riguardanti la mia persona.
Tali organismi e persone operano inoltre alacremente per manomettere
i documenti e ritardare il più possibile il lavoro di Codesta
Alta Corte, teso a definire la mia identità ed a ristabilire
i miei diritti.
Inoltre, coloro che mi hanno aiutato e continuano a starmi vicino
sono controllati, diffidati, e a volte minacciati perchè
lascino perdere.
Persone ed istituzioni di primaria importanza nello Stato Italiano
stanno spendendo tempo per interessarsi del caso mio.
c) Resta comunque assurdo
che uno come me, descritto come un paranoico lucido, possa scomodare
così alte personalità ed organismi tanto che si è
cercato e si cerchi continuamente di occultare e far sparire prove
dichiarate non esistenti, perché sarebbero idee fantasiose
di uno squilibrato. Se questo fosse veramente il caso, verrebbe
senz'altro da dubitare della sanità mentale di quanti si
preoccupano di lui e delle sue pretese.
Non potrebbe essere forse indovinato pensare che abbiano degli interessi,
personali o di altri, da difendere, quanti dimostrano occulto e
ostinato interesse ad opporsi all’esito dell' operato per
far luce sulla mia identità e sui miei diritti civili, legali
e di proprietà?
Sono convinto che l'Unico, il Solo Onnipotente, il Signore del mondo,
degli uomini e della storia ha sempre manifestato ed attuato verso
di me, anche nelle vicissitudini che mi sono capitate, pensieri
di bontà, attenzione e protezione.
Non posso affermare che questo siano i pensieri di coloro che da
molti anni ormai, senz'altro dalla mia maggiore età, hanno
occultato la mia identità e hanno agito come padroni assoluti
su di me. L’identità da me reclamata l'ho ricevuta
in dono per nascita. Per sua volontà mio padre ha poi riconosciuto
e segnato su di me questa dignità, legando alla mia persona
i beni conservati sotto il mio vero cognome.
Fino ad ora, sottomesso alla parola e
sostenuto dallo spirito del Misericordioso ho potuto sopravvivere
tra arrogante disprezzo e indifferenza di persone che, calpestando
la dignità di una persona e la volontà paterna su
di lui e utilizzando i suoi beni con avidità si sono comportati
come sciacalli, abbietti, schiavisti ed aguzzini, anche se appaiono
integerrimi e stimati da tutti.
Avevo mandato loro messaggi, in cui mi impegnavo a tener nascosto
e non pubblicizzare i fatti che mi riguardano, qualora mi fossero
consegnati i documenti della mia identità e restituiti diritti
e beni lasciatimi da mio padre, eppure a questa proposta è
stato dato peso.
Ma se costoro non si sottomettono all'Altissimo,
mi toccherà constatare la realizzazione di quanto scritto
nei proverbi di Salomone: "Non depredare il povero, perché
egli è povero, e non affliggere il misero in tribunale, perché
il Signore difenderà la loro causa e spoglierà della
vita coloro che li hanno spogliati".
- RESPONSO DELLA CORTE
DI STRASBURGO -
Fine agosto 2003
Contro ogni aspettativa, ed in contraddizione con le notizie positive
che erano fino ad allora pervenute, la Corte respinse il ricorso,
adducendo a motivo che il ricorso non era proponibile,
e questo nonostante che nel procedimento stesso si fosse già
superata la fase procedurale e fossero già stati trasmessi
i documenti che avrebbero permesso di entrare già nel giudizio
di merito, nel previsto tempo dei sei mesi ormai trascorso.
In altri termini, per dire semplicemente che
"il ricorso non era proponibile" non era assolutamente
necessario usare del tempo massimo a disposizione (sei mesi appunto)
per emettere una sentenza vera e propria.
3 - TRIBUNALE ORDINARIO
DI ROMA
Documenti
allegati :
Copia Verbale dell’udienza (all.1);
Comunicazione di Cancelleria
del Tribunale Ordinario di Roma (All.2).
Inizio Ricorso a Roma assistito
dagli Avvocati Francesca Salucci e Roberto Galeani.
Presentato il ricorso era necessario inviare le notifiche alle parti
interessate.
La Principessa Maria Gabriella di Savoia
riceve la notifica a Ginevra.
Notifica respinta perché non ivi residente.
A Montecarlo, principato di Monaco, non è possibile notificare.
Notifica a Napoli, luogo di nascita della stessa.
All’udienza si presenta l’avvocato di lei , dichiarando
che la sua residenza è a Ginevra, allo stesso indirizzo a
cui è stato inviato la notifica ma che era stata respinta.
Da Montecarlo arriva la risposta che la notifica è stata
inoltrata all’indirizzo indicato.
Ciro e Famiglia Pahlavi. Una prima
notifica è respinta perché non residenti all’indirizzo
indicato.
La seconda notifica viene inoltrata allo stesso
indirizzo ed è ricevuta da rappresentati. Infatti la risposta
viene data tramite F.B.I. adducendo motivi sicurezza.
Il tutto come da documentazione in possesso dell’interessato.
La Documentazione offerta è stata
copiosa e fu fissata la data di un udienza.
Furono consegnate tutti i ritorni di notifica.
Copia Verbale dell’udienza
(all.1)
(Trascrizione fedele del testo)
| Udienza di prima
comparizione
Udienza del 10/6/2005 tenuta dal G.I.
Franca Mangano è stata chiamata
Ivano Tassone contro Savoia M.Gabriella
comparsi il ricorrente personalmente
... gli avv.Roberto Galeani nonchè
...della pratica forense il dott.Barolo
T.952443. Per parte resistente
Maria Gabriella di Savoia è
presente l’avv.Giampiero Pallotta
Il ricorrente dichiara di non aver
potuto notificare il ricorso alle parti
convenute eredi Reza palevi.
Il ricorrente
dichiara mi chiamo Ivano Tassone per
lo stato Italiano figlio legittimo
di ARIAMMER Tassone Eugenio
e
Garro Lucia Anna il primo vivente
l’altra deceduta all’inizio di
aprile. In realtà io sono “PALHEVI
SAVOIA GARRO MONHUD”. (Firma)Tassone Ivano
Il difensore del ricorrente dichiara
con consenso del ricorrente presente,
di rinunciare alla domanda dei convenuti
oggi non presenti e dei quali non è in
grado di provare la notifica.
Il giudice
riserva la decisione al Collegio con
termine fino al 30.9.05 per note.
| Il cancelliere |
Il Giudice |
Liana Micangeli
|
|
Tribunale Ordinario di Roma (All.2)
(Trascrizione fedele
del testo)
SI COMUNICA A
Avv. SALUCCI FRANCESCA
VIA OTRANTO, 12
00192 ROMA RM
Sezione 01 c/o TRIBUNALE DI ROMA
Comunicazione di Cancelleria
Tipo proced. Volontaria giurisd.
Numero di ruolo generale: 401044/2004
Giudice: MANGANO FRANCA
Data prossima udienza: Ore:
Parti nel procedimento
Ricorrente/Istante princ. TASSONE IVANO
Avv. SALUCCI FRANCESCA
Avv. GALEANI ROBERTO
Resistente princ. SAVOIA MARIA GABRIELLA
Avv. PALLOTTA GIAMPIERO
Oggetto: scioglimento di riserva
Testo di comunicazione
Vedi allegato
Roma 18/10/2005
8045
Il cancelliere
CRONOLOGICO
N.8798/05
REP. 1104/05
N. 73/05
IL TRIBUNALE
CIVILE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
(Trascrizione fedele
del testo)
così composto:
dott. Alberto BUCCI Presidente
dott. Massimo CORRIAS Giudice,
dott. Franca MANGANO Giudice
con l'intervento del Pubblico Ministero;
sciogliendo la riserva che precede
Visto il ricorso depositato il 9.4.2004 e notificato il 9.12.2004
ex art. 143 c.p.c. alla sola parte Maria Gabriella di Savoia
con il quale Ivano Tassone ha chiesto che, ai sensi dell 'art.
274. c.c., sia dichiarata ammissibile l'azione volta al riconoscimento
della maternità e paternità naturale di Maria
Gabriella di Savoia e di Reza Pahalavi;
Rilevato che a fondamento della sua domanda il ricorrente,
premesso di essere stato iscritto all’anagrafe come
figlio legittimo di Lucia Garro e di Eugenio Tassone, assume
di essere il figlio naturale di Maria Gabriella di Savoia
e di Mohammad Reza Pahalavi e di essere in realtà nato
in Persia il 12.11.1957 e non già i1 20.11. 1957 come
indica l’estratto per riassunto dell'atto di nascita;
Rilevato che Maria Gabriella di Savoia si è costituita
in giudizio, deducendo la infondatezza della domanda;
Sentite le parti costituite all’udienza del 10.6.2005;
Esaminati i documenti e le memorie autorizzate depositate
dalle parti,entro il termine del 30.9.2005;
rilevato che il ricorrente si dichiara figlio legittimo
di Eugenio Tassoni e di Lucia Garro, nato a Peveragno
(CN) il 20 novembre 1957 (registro degli atti di nascita dell'anno
1957, parte II, serie A, n. 21);
rilevato che ai sensi dell'art. 253
c.c. non è ammesso in nessun caso un riconoscimento
in contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato,
sicché l’azione che Ivano Tassoni intende proporre
per la dichiarazione giudiziale della maternità e paternità
dei convenuti non è ammissibile;
ritenuto, pertanto, di dover concludere
per la reiezione del ricorso;
ritenuto che, a seguito della soccombenza, il ricorrente
va condannato al pagamento delle
spese di causa che, in favore del resistente, si liquidano,
d'ufficio, in complessivi € 1.700,00, ivi comprese €
250,00 per spese, € 500,00 per diritti di procuratore
e € 900,00 per onorari di avvocato oltre lva e Cap;.
P.Q.M.
a) dichiara inammissibile la domanda di dichiarazione giudiziale
di paternità proposta da Ivano Tassoni nei confronti
di Maria Gabriella di Savoia e degli eredi di Mohammad Reza
Pahalavi;
d) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa
che, in favore della resistente costituita, liquida, d'ufficio,
in complessive € 1.700,00 oltre Iva e Cap.
Roma,14.10.2005 IL PRESIDENTE
A. BUCCI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18/10/05
|
-
Ecco come si sono svolti i fatti -
Dalla lettura della dichiarazione
da me resa e firmata nel surriportato "verbale dell'udienza"
(all.1) emerge una cosa alquanto strana.
Ho infatti dichiarato che per
lo stato italiano io sono "... figlio legittimo di ARIAMMER
Tassone Eugenio .." Cosa evidentemente assurda
in quanto il titolo di : Ariammer (cioè:
luce degli Ariani, che in realtà si trova anche scritto Aryamehr)
spetta unicamente allo Scià Reza Palhavi di Persia e non
certamente al Sig. Tassone Eugenio ecc.
Da dove deriva una tale contraddizione
in un documento ufficiale ?
Per capirlo, dobbiamo ripercorrere i fatti come si sono effettivamente
svolti.
Quando mi fu chiesto di dichiarare chi sono,
ho iniziato a dire:"mi chiamo
Ivano Tassone per lo stato italiano, figlio legittimo di Ariammer...
a questo punto, mentre stavo per dire: ...Ariammer
Mohammed Reza Pahlavi e di Maria Gabriella di Savoia....,
vengo interrotto e mi si intima invece di dire chi sono in base
ai documenti ufficiali dello Stato italiano per cui devo ovviamente
rispondere :
" Tassone Eugenio e Garro Lucia Anna
il primo vivente l’altra deceduta all’inizio di aprile."
Qui finalmente posso riprendere il discorso
da altri interrotto e dire qual'è invece la mia vera identità,
per cui termino dicendo:
"In realtà io sono
“PALHEVI SAVOIA GARRO MONHUD”. (Firma)
Tassone Ivano.
L'apparente
contraddittoria dichiarazione ufficiale rilasciata a Verbale
(all.1) attesta, senza ombra di dubbio, la mia volontà di
aver voluto affermare immediatamente chi effettivamente so
di essere.
Ed ecco qual'è il risultato finale,
come scritto nella "Comunicazione di Cancelleria" (all.
2) :
......“rilevato che il
ricorrente si dichiara figlio legittimo di
Eugenio Tassoni e di Lucia Garro, nato a Peveragno (CN) il 20 novembre
1957 (registro degli atti di nascita dell'anno 1957, parte II, serie
A, n. 21);
rilevato che ai sensi dell'art.
253 c.c. non è ammesso in nessun caso un riconoscimento in
contrasto con lo stato di figlio legittimo o legittimato,
sicché l’azione che Ivano Tassoni
intende proporre per la dichiarazione giudiziale della maternità
e paternità dei convenuti non è ammissibile";
.......
Appare
in tutta la sua evidenza il "pretestuoso cavillo giuridico"
: "obbligarmi" a dire chi sarei in base ai documenti
ufficiali italiani (contraffatti). Così per il c.c. qualunque
altra contraria affermazione (come quella attestante la mia vera
identità) pronunciata dopo, diverrebbe "contrastante"
con la prima in quanto a questa giuridicamente subordinata.
In altre
parole, "forzato" a ripetere - in buona fede e come prima
dichiarazione - quanto scritto sui documenti di anagrafe : "
figlio di Eugenio Tassone"
avrei reso mia questa menzogna.
La seconda dichiarazione fatta : "In
realtà io sono
: Palhevi Savoia Garro Monhud
" a questo punto non avrebbe più importanza alcuna,
perché "contrastante" con la precedente.
Peccato
che non venga spiegata la presenza di quel "Ariammer"
di troppo che, come da verbale di udienza, precede il nome
di "Tassone
Eugenio"
Ed ecco
che, finalmente, si è giunti a fare "piena verità"
sul mio caso !
____________________________________________________
4 - NOVITA' CASSAZIONE
E' stato presentato ed accettato
un ricorso d'appello e la data dell'udienza è già
fissata.
Come da sopra esposto, si è cercato di mettere in evidenza
il comportamento capzioso del giudice che ha sviluppato a mio sfavore
le mie dichiarazioni.
Inoltre sono state emesse in questo periodo delle sentenze che contrastano
il decreto del tribunale.
Proprio in questi giorni è apparsa una sentenza di Cassazione
(26 Maggio 2006 – n°12641).
Ecco alcuni passi di essa che evidenziano la gravità del
comportamento tenuto nei miei confronti:
…“E’ dato ormai incontrovertibile che il cognome
nel nostro ordinamento giuridico non svolge solo una funzione pubblicistica…ma
assolve anche ad una fondamentale azione di natura privatistica,
quale strumento identificativo della persona. La protezione dell’identità
personale …trova infatti il suo nucleo centrale nella tutela
del nome, che viene considerato non tanto come mezzo necessario
di individuazione del singolo nell’ambito dei soggetti di
un ordinamento giuridico secondo principi ordinativi di interesse
generale, quanto piuttosto nella sua corrente qualità di
simbolo emblematico della identità personale di un individuo
e quindi come aspetto meritevole di protezione della personalità
umana….
…il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali
di ciascun individuo, avente copertura costituzionale assoluta...sarebbe
un’ingiusta privazione di un elemento della sua personalità,
tradizionalmente definito come il diritto ad essere se stessi”.
COMMENTO
Malgrado
l’ordinanza emanata dal Tribunale di Roma, la vicenda non
può dirsi conclusa, considerata la recente pronuncia della
Corte Costituzionale (sentenza n. 50 del 10 febbraio 2006) che ha
dichiarato, giudicando un caso analogo, l’illegittimità
costituzionale dell’art. 274 c.c. Secondo i Giudici della
Consulta, la fase di delibazione avrebbe perso, in riferimento all'ipotesi
di domanda proposta da soggetti maggiorenni, ogni ragione giustificativa
ed addirittura si presterebbe ad essere strumentalizzata in danno
del richiedente – alla cui tutela era originariamente preposta
– proprio in considerazione della reiterabilità senza
limiti temporali della domanda. In punto di diritto è stata,
in merito alla questione oggetto della sentenza pubblicata, dubitata
la legittimità costituzionale dell'art. 274 del codice civile
in quanto la norma impugnata, prevedendo una preliminare delibazione
di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale
di paternità o di maternità naturale promossa da un
soggetto maggiorenne ai sensi dell'art. 269 c.c., violerebbe l'art.
3, secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo dell'«eccesso
di potere legislativo», a causa della contraddizione intrinseca
tra l'attuale disciplina del procedimento – non più
caratterizzato da segretezza dell'indagine, quanto meno nella fase
di legittimità, e suscettibile di reiterazione, sulla base
di elementi ulteriori, senza alcun limite temporale – e la
ratio originaria della norma, intesa a tutelare il richiedente da
azioni temerarie o infondate.
Tra l’altro un siffatto procedimento determinerebbe la violazione
dell'art. 111 Cost., sotto il profilo della irragionevole durata
del processo. Nella sentenza viene inoltre ricordato come, già
dal 1965, la stessa Corte Costituzionale, con riguardo all'art.
30 Cost., aveva rilevato testualmente: «è chiaro che
la ricerca della paternità viene così considerata
come una forma fondamentale di tutela giuridica dei figli nati fuori
del matrimonio, e, come tale, è fatta oggetto di garanzia
costituzionale». L'intrinseca, manifesta irragionevolezza
della norma fa sì che il giudizio di ammissibilità
ex art. 274 cod. civ. si risolva in un grave ostacolo all'esercizio
del diritto di azione garantito dall'art. 24 Cost. E ciò
per giunta in relazione ad azioni volte alla tutela di diritti fondamentali,
attinenti allo status ed alla identità biologica, così
come da tale manifesta irragionevolezza discende la violazione del
precetto (art. 111, secondo comma, Cost.) sulla ragionevole durata
del processo, gravato di una autonoma fase, articolata in più
gradi di giudizio, prodromica al giudizio di merito, e tuttavia
priva di qualsiasi funzione.
Né può tacersi che l'evoluzione della tecnica consente
ormai di pervenire alla decisione di merito, in termini di pressoché
assoluta certezza, in tempi estremamente concentrati. E dunque la
Corte conclude, stabilendo l'incostituzionalità dell'art.
274 cod. civ. per violazione degli articoli 3, secondo comma, 24
e 111 della Costituzione.
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